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Qual è la posizione della Commissione europea
sulle implicazioni etiche, legali e sociali dell'utilizzo dei test genetici
in medicina?
I test genetici rappresentano di certo una risorsa importante perché permettono
di individuare in anticipo il rischio di sviluppare alcune malattie;
tuttavia non sono esenti da errori né vengono sempre usati in
modo appropriato, e pertanto necessitano di un'efficace regolamentazione
e di un'attenta gestione. Questo è stato il leit motiv del recente
incontro tenutosi a Bruxelles dove, su iniziativa del Commissario europeo alla
ricerca, si sono riuniti esperti europei (impegnati in campo filosofico,
medico e giuridico) di Ong e di industrie farmaceutiche per valutare
una serie di raccomandazioni finalizzate a garantire il ricorso responsabile
ed etico alle nuove risorse fornite dalla scienza genetica.
Quali raccomandazioni sono state prese in esame?
Il “pacchetto” di 25 raccomandazioni si concentra in particolare
sulla qualità dei test genetici, sulla necessità di monitorare
le malattie rare e quelle più pericolose, sulla protezione dei
risultati degli esami. Nell'incontro europeo sono state sollevate anche
delle preoccupazioni inerenti le conseguenze economiche e sociali dei
test genetici e, in particolare, il loro impatto sul sistema sanitario.
Inoltre, è stato messo a fuoco il problema della privacy e della
comunicazione e diffusione dei dati relativi a test genetici, con lo
scopo di garantire principalmente la confidenzialità delle informazioni
ottenute e, soprattutto, impedire che vengano utilizzate impropriamente,
ad esempio, in campo assicurativo o dai datori di lavoro.
E il diritto della riservatezza…
Le principali preoccupazioni del pubblico riguardo ai test genetici sono
legate al timore che si faccia un uso inadeguato dei loro risultati
e che terze persone possano accedere indebitamente a questi dati. La
privacy dell'insieme dei dati medici di carattere personale, compresi
quelli derivanti dai test genetici, è un diritto fondamentale
che deve essere rispettato. Inoltre, il diretto interessato ha il
diritto non solo di conoscere i risultati del test, ma anche di scegliere
se esserne informato o meno. La tutela giuridica in questo ambito è estremamente
importante e la vigente normativa comunitaria sulla tutela dei dati
fornisce un quadro di riferimento adeguato in materia di protezione
dei dati personali.
Nella tutela giuridica viene contemplata lo "stato di necessità"?
Sì. Uno dei princìpi individuati dagli esperti riguarda
proprio l'obbligo di effettuare i test solo se questi sono affidabili
e se esiste una valida motivazione medica – a tale scopo si dovrebbe
creare un sistema di convalida dei risultati che garantisca test quanto
più possibile precisi. Non dimentichiamo che i test genetici possono
gettare un'ombra sulla vita di una persona, affliggere i suoi amici e
familiari, e incidere su decisioni determinanti per il futuro. I medici,
gli operatori sanitari e i pazienti potranno valutare quindi la necessità di
un test soltanto dopo averne compreso appieno le conseguenze. Ma, attualmente,
solo un numero limitato di persone è consapevole delle decisioni
e conseguenze che i test genetici comportano.
Ci sono delle linee-guida per l'applicazione dei test genetici da parte
dei professionisti sanitari?
Esistono le “Linee-guida per i test genetici” promulgate
nel 1998 dal Comitato
Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie,
composto da professionisti dell’Istituto Superiore di Sanità,
dell'Università e
della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Queste hanno l'obiettivo
di definire alcuni principi generali, molti dei quali largamente condivisi
da altri paesi, per fornire uno strumento utile sia agli operatori sanitari
e di laboratorio nella esecuzione e gestione dei test genetici, sia ai
responsabili della Sanità pubblica nella programmazione e promozione
di questo settore e nell’operare gli opportuni controlli. Secondo
questi principi, deve essere garantito un uso appropriato di test genetici
sicuri ed efficaci, una loro esecuzione in laboratori con elevati standard
di qualità, come pure una gestione che assicuri una reale autonomia
decisionale dell’utente, un’adeguata assistenza psicologica
e sociale, ed una particolare attenzione ai problemi etici e di riservatezza.
Per quanto riguarda l'aspetto bioetico?
Sul tema si è pronunciato il Comitato
Nazionale per la Bioetica con l'approvazione, il 19 novembre
1999, del documento “Orientamenti bioetici per i test genetici” che
affronta questioni quali la tutela della privacy, il rischio di discriminazioni
genetiche nel campo assicurativo e l'accesso ai test (a volte inflazionato,
a volte difficile). Il documento definisce i test genetici e ne descrive
le possibili applicazioni, sia nel campo della promozione della salute
sia nei settori che non riguardano direttamente la salute dell’individuo
o della collettività; inoltre, ne riporta lo stato dell'arte in
Italia fino al 1999, con un censimento delle strutture che attuano test
genetici e la legislazione attuale di riferimento. Entrambe le linee-guida – quelle
sulla biosicurezza e quelle sulla bioetica – delineano una sintesi
delle attuali conoscenze nel campo giuridico, scientifico ed etico, e
rappresentano quindi solo una prima risposta a queste problematiche che
deve essere aggiornata periodicamente a secondo dell’evolversi
di queste conoscenze.
La legge italiana sulla privacy come si pone nei confronti dei test
genetici?
La corrente normativa sulla tutela della privacy è entrata in
vigore l'1 gennaio 2004. Il Testo Unico riunisce in un unico contesto
la legge 675/1996 e gli altri decreti legislativi, regolamenti e codici
deontologici che si sono succeduti in questi anni, e contiene anche importanti
innovazioni che tengono conto della “giurisprudenza” del
Garante. Il codice prevede una specifica disciplina per i dati sensibili,
che comprendono anche i dati sanitari e genetici in quanto “idonei
a rivelare lo stato di salute” dell’interessato. Le novità introdotte
in ambito sanitario sono diverse, tra cui l’esonero dalla notificazione
al Garante del trattamento di dati genetici, al contrario di come avveniva
nel vecchio regime. Attualmente sono esonerati dalla notificazione sia
i professionisti che trattano dati genetici individualmente, sia i medici
che in forma associata condividono il trattamento con altri professionisti
(come ad esempio all’interno di uno stesso studio medico). La notificazione,
infatti, deve essere effettuata solo se il trattamento dei dati genetici è sistematico
ed assume il carattere di costante e prevalente attività del medico.
L’esonero non si estende invece ai trattamenti di dati genetici
effettuati da strutture sanitarie pubbliche o private (ospedali, case
di cura e di riposo aziende sanitarie laboratori di analisi cliniche,
associazioni sportive). Il Garante precisa, infatti, che l’esonero
viene disposto solo in “favore di persone fisiche esercenti le
professioni sanitarie e non per i trattamenti in quanto tali”.
Inoltre, per il trattamento dei dati genetici è previsto il rilascio
di un’apposita autorizzazione da parte del Garante, sentito il
Ministro della Salute.
E per il rispetto dei diritti del paziente?
Anche in questo il Testo Unico introduce delle novità: distanze
di cortesia; modalità per appelli in sale di attesa; certezze
e cautele nelle informazioni telefoniche e nelle informazioni sui ricoverati;
estensione delle esigenze di riservatezza anche agli operatori sanitari
non tenuti al segreto professionali. A partire dal 1 gennaio 2005, verranno
introdotte le cosiddette ricette impersonali, la possibilità cioè di
non rendere sempre e in ogni caso identificabili, in farmacia, gli intestatari
di ricette attraverso un tagliando predisposto su carta copiativa che,
oscurando il nome e l’indirizzo dell’assistito, consente
comunque la visione di tali dati da parte del farmacista nei casi in
cui sia necessario. Infine, per quanto riguarda le cartelle cliniche,
sono previste particolari misure al fine di riconoscere i dati relativi
al paziente da quelli eventualmente riguardanti altri interessati (comprese
le informazioni relative ai nascituri), ma anche specifiche cautele per
il rilascio delle cartelle cliniche a persone diverse dall'interessato.
Come si pronuncia la normativa sullo scambio dei
dati tra medici nella richiesta di una consulenza? È necessaria
l'autorizzazione al paziente?
Il problema del trattamento di dati genetici del paziente non si pone
qualora i dati vengano trattati in forma anonima e quando il paziente
non sia comunque facilmente individuabile in base ad altri dati. Bisogna
inoltre ricordare che, in ogni caso, il medico rimane sempre vincolato
al segreto professionale che gli impone di non divulgare i dati dei propri
pazienti.
Ci sono delle novità riguardo il trattamento
dei dati del paziente?
Secondo la nuova normativa sulla privacy, il medico ha l’obbligo
di informare l’interessato del trattamento dei suoi dati sanitari.
Questo vale sia per i medici generici e i pediatri (art. 78 del codice
della privacy), sia per coloro che operano in organismi sanitari pubblici
e privati (art. 79 del codice della privacy). Il nuovo codice ha però semplificato
l’intera procedura prevedendo un'informativa unica: il medico può presentare
una sola informativa che vale per il complessivo trattamento, quindi
per tutte le attività di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.
Per i medici di organismi sanitari questa comprende la pluralità di
prestazioni erogate anche in distinti reparti o unità, che appartengano
allo stesso organismo o siano appartenenti a strutture ospedaliere o
territoriali specificamente indicate. Di conseguenza, con questa procedura
semplificata, l’interessato deve ritenersi informato (sempre che
l’informativa sia chiara e per lui comprensibile) anche del trattamento
dei suoi dati nel caso di un eventuale second opinion (nel nostro caso,
per il consulto richiesto ad uno specialista di malattie genetiche).
Sempre secondo il codice della privacy (art.90), il trattamento dei dati
genetici di un paziente da chiunque effettuato deve essere comunque autorizzato
dal Garante (sentito il Ministro della Salute che acquisisce a tal fine
il parere del Consiglio superiore della Sanità). Tale autorizzazione
inoltre individua anche ulteriori elementi essenziali che devono essere
inclusi nell’informativa di cui si è detto.
Quali esattamente?
Il Garante della Privacy ha espresso particolare attenzione alla necessità di
specificare le finalità perseguite e i risultati che conseguono
ai test genetici; si pensi alle notizie inattese di cui si può venire
a conoscenza per effetto del trattamento di questi dati…
È necessario richiedere un’autorizzazione
al Garante ogni volta che si effettua un trattamento di dati genetici?
Attualmente no in quanto al fine di garantire una maggiore semplificazione
il Garante ha emanato, nel 2002, un'autorizzazione generale che vale
per tutti i trattamenti idonei a rivelare lo stato di salute (31 gennaio
2002, autorizzazione 2/2002). Questa autorizza anche il trattamento di
dati genetici in presenza però del consenso dell’interessato
(limitatamente alle operazioni indispensabili per tutelare l’incolumità fisica
e la salute dell’interessato, di un terzo o della collettività).
In mancanza del consenso (e per la tutela dell’incolumità fisica
e la salute di un terzo o della collettività) è necessaria
invece un'autorizzazione specifica da richiedere al Garante di volta
in volta. In realtà, l’autorizzazione generale aveva validità sino
al giugno 2003 ma è considerata ancora applicabile fino a giugno
2004, in attesa dell’emanazione di una disciplina specifica e più organica.
Infine, come già affermato, il consenso del paziente risulta indispensabile
(sempre che non ci sia una pronuncia del Garante che lo escluda). Anche
in questo caso il nuovo codice prevede delle procedure semplificate della
manifestazione con l'introduzione di un unico consenso che deve essere
però documentato in modo da permettere, altresì ad ulteriori
professionisti, consultati ad esempio per una second opinion, di esserne
a conoscenza.
I dati appartengono al paziente o al laboratorio (pubblico o privato)
che ha eseguito il test?
I dati appartengono sicuramente al paziente ed egli può fornire
il proprio consenso per i trattamenti specificati nell’informativa;
questo vuol dire che ovviamente il consenso è dato per un fine
o per più fini specifici. Di conseguenza non possono essere perseguite
altre finalità (di ricerca ad esempio, sempre che ciò non
venga realizzato in forma anonima) per le quali non sia prestato uno
specifico consenso da parte del paziente. Tutto ciò significa
che i dati del paziente possono essere conservati da chi ha posto in
essere il trattamento, solo per un periodo non superiore a quello necessario
per adempiere agli obblighi o ai compiti necessari. Infatti, anche mediante
controlli di carattere periodico, deve essere verificata costantemente
la stretta pertinenza e la non eccedenza dei dati rispetto al rapporto,
alla prestazione o all’incarico che sia ancora in corso, che deve
essere instaurato o che addirittura è cessato. Questo vale anche
per i dati che l’interessato fornisce di propria iniziativa. I
dati che poi a seguito delle verifiche risultano eccedenti, o non pertinenti,
o non necessari non possono essere utilizzati, salvo il caso in cui la
legge imponga di conservare l’atto in cui sono contenuti.
Ci potete riportare un caso giuridico esemplificativo della legge sulla
tutela della privacy applicata ai test genetici?
Si può ricordare la coppia di coniugi che aveva presentato una
richiesta di autorizzazione per acquisire i dati sanitari contenuti nella
cartella clinica del padre della richiedente, anche in assenza del consenso
di quest'ultimo. I coniugi si erano sottoposti ad un'indagine procreativa
nell'ambito della quale i dati genetici del padre erano indispensabili.
In quella occasione, il Garante aveva autorizzato l'ospedale ad acquisire
i dati suddetti nel presupposto che la tutela della salute psicofisica
della donna, ovvero la sua scelta riproduttiva consapevole e informata,
dovesse prevalere sul diritto alla assoluta riservatezza dell'interessato
(provvedimento 22 maggio 1999). Il principio su cui si basa questa scelta è senza
dubbio quello del bilanciamento degli interessi in gioco alla luce dei
valori costituzionali. Infatti, la privacy assume sempre più un
carattere di relatività, proprio per lo stretto rapporto che alcune
informazioni vengono a realizzare tra sfere private diverse.
Come nel caso delle indagini genetiche sull'infertilità e sterilità?
Sì, perché le informazioni genetiche rilevanti ai fini
della procreazione dovrebbero essere condivise dai due “genitori”.
Quando si tratta di scelte riproduttive può essere essenziale
raccogliere dati relativi ad altre persone, al partner, o ad altri parenti.
Proprio perché si trasmettono dai genitori ai figli, i geni sono
comuni a più soggetti e costituiscono un legame tra le generazioni.
A volte non bastano i dati dell'interessato, ma ne occorrono anche altri
e questo può comportare il trattamento di dati dell’intero
nucleo familiare. Tutto questo, come si è detto, dà una “colorazione” diversa
all’aspetto privacy.
Come comportarsi quando dati e campioni dei test genetici vengono scambiati
tra paesi con una diversa giurisdizione?
In questa ipotesi rientriamo nel caso di flusso transfrontaliero di dati,
che è disciplinato dalla nuova normativa sulla privacy. In linea
generale il Testo Unico sulla privacy prevede che la stessa normativa
sulla privacy non venga comunque applicata ai fini di restringere o vietare
la libera circolazione dei dati tra gli stati membri dell’Unione
europea, posto che le autorità nazionali possono sempre adottare
provvedimenti per limitare quei trasferimenti di dati effettuati ai fini
eludere le leggi in vigore. Dal punto di vista europeo, quindi, anche
per quello che riguarda la circolazione di dati genetici, si seguono
i principi generali della libera circolazione in ambito comunitario prevista
dalla normativa dell'Unione europea.
Quando lo scambio è tra un paese dell’Unione
europea e gli Stati Uniti?
Per quello che riguarda invece paesi terzi, come nel caso degli Stati
Uniti, il trasferimento di dati sensibili o meglio dati genetici, anche
se temporaneo e in qualunque modo venga realizzato (in qualsiasi forma
o con qualsiasi mezzo), è consentito solo in specifiche e determinate
ipotesi. Quando ciò avviene è necessario il consenso espresso
dell’interessato e che abbia comunque forma scritta. Viene inoltre
permesso quando il trasferimento è specificato mediante legge
ed è necessario per la salvaguardia di un interesse pubblico rilevante.
Il trasferimento verso un paese non appartenente all‘area dei paesi
dell'Unione europea è vietato nel caso in cui l’ordinamento
del paese di destinazione o del transito non assicura un livello di tutela
delle persone adeguato.
19 maggio 2004
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intervista a Carla Caputo
Per saperne di più…
European Commission, 25 Recommendations on the ethical, legal and social
implications of genetic testing, 2004 [in fomato .pdf]
Comitato Nazionale per la Biosicurezza e le Biotecnologie, Linee-guida
per i test genetici, 1998.
Comitato nazionale per la bioetica, Orientamenti
bioetici per i test genetici, Sintesi e Raccomandazioni,
1999.
Jei, Jus e internet
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