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| L'Evidenza nel linguaggio giuridico |
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Giuliano Vassalli (Professore Emerito, Università degli Studi La Sapienza, Corte Costituzionale, Roma) |
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La diffusione dell'espressione "Medicina
basata sulle Evidenze" (Evidence-based Medicine), nel senso di
prove di fatto, ha molti antecedenti nel campo del diritto. È quindi
da chiedersi se nell'uso giuridico l'evidenza abbia un contenuto diverso
da quello della prova di un fatto del quale si ricerchi l'esistenza (o
la non esistenza).
Una prima risposta conduce al termine evidence proprio dal diritto anglosassone.
Negli ordinamenti di common law,
evidence si identifica con la prova e tradizionalmente tutte le trattazioni
sulla materia delle prove si intitolano On
Evidence [1].
Questa identificazione è passata anche nel linguaggio legislativo
da quando, nel corso degli anni Ottanta, più di metà degli
Stati Uniti d'America hanno adottato le cosiddette regole federali sulle
prove (Federal Rules of Evidence for United States Courts and Magistrates),
chiamate anche Uniform Rules on Evidence,
redatte nel decennio 1965-1975 da giudici della Corte suprema e approvate
dal Congresso, con emendamenti, nel 1975: un testo che consacra anche
in forma di legislazione quel complesso di principî e di regole
elaborato nei secoli dalla giurisprudenza e dalla dottrina su tutta la
materia della prova. E cioè su tutto il percorso processuale probatorio,
dalla fase dell'indicazione dei mezzi di prova, di cui le parti chiedono
di potersi avvalere nei giudizi civili, penali o amministrativi, a quelle
dell'ammissione dei mezzi stessi e della loro assunzione, sino alla valutazione
giudiziale e al risultato probatorio, con i suoi effetti sull'epilogo
del giudizio.
Si tratta di un vero e proprio sistema giuridico, di particolare ricchezza
e complessità, detto comunemente Evidence
Lawo Law
of Evidence. Questo autentico e robusto corpus
si presenta come un campo omogeneo e autonomo rispetto alle procedure
(civile, penale, amministrativa) in senso stretto. Si tratta appunto del
diritto probatorio, comprensivo sia del diritto sostanziale che delle
regole processuali.
È vero che la prova ha qualche volta il suo riscontro,
anche in materia processuale, nel sostantivo proof e che si incontrano
definizioni in certa guisa restrittive della Law of Evidence, intesa
come sistema delle regole e degli standards con i quali è disciplinata
l'ammissione della prova (proof) nel giudizio su una determinata causa.
Ma subito si precisa che anche in questa definizione si intendono comprese
tutte le fasi processuali nelle quali la prova assume comunque rilievo:
dalle prime fasi preparatorie alle indicazioni e richieste delle parti
alle corti, nel loro ordine di presentazione e nelle debite forme, al
giudizio di ammissibilità delle prove stesse (per cui si parla
di admission of evidence o di exclusion of evidence), sino alle regole
per la convocazione e l'audizione dei testimoni o per l'acquisizione ed
assunzione degli altri mezzi di prova.
A proposito dei rapporti tra proof ed evidence può
essere interessante un passo del citato trattato del Mc Cormick, collocato
all'inizio del capitolo dedicato all'onere della prova (burden
of proof). Nell'avviarsi a spiegare questo tema, l'autore premette:
"Proof è una parola ambigua (an
ambiguous word). Qualche volta la usiamo nel senso di evidence,
per esempio per indicare testimoni e documenti. Talvolta, quando diciamo
che una cosa è provata (proved)
intendiamo dire che siamo convinti che i dati sottopostici o i fatti riferitici
sono veri. Allora la proof è il risultato finale della convinzione
o persuasione prodotte dalla evidence".
Naturalmente il termine "onere della prova"
è partecipe di questa ambivalenza.
Esso comprende due distinti oneri della prova. Il primo è quello
di produrre le prove (of producing evidence)
di un particolare fatto che è in discussione. Il secondo è
quello di persuadere il giudicante che il fatto allegato è vero
(onere di persuasione, burden of persuading)" [2].
Sembrerebbe, qui, quasi emergere una tendenza a riferire l'evidence all'acquisizione
della prova, ai mezzi per ottenerla e la proof al risultato finale. In
realtà non è così. Vi è senza dubbio una qualche
ambiguità nell'uso, che può talora apparire promiscuo, dei
due termini, ma in sostanza vi è equiparazione, con piena o quasi
piena equivalenza del termine evidence (comunque preponderante nel linguaggio
dei giuristi), a ciò che nel processo noi intendiamo per prova.
Può bastare qualche esempio. La nostra "prova
inammissibile" ha il suo corrispondente nell'inadmissible evidence.
Le nostre "prove illegittimamente acquisite" (Art 191 CPP) hanno
il loro equivalente nella improperly obtained
evidence, così come la loro inutilizzabilità nelle
exclusionary sanctions.
Quelle che noi chiamiamo rilevanza o ammissibilità della prova
hanno pieno riscontro, rispettivamente, nella relevant evidence e nell'admissible
evidence. Le prove su elementi soltanto circostanziali (quali il carattere
di un soggetto, e simili) si chiamano circumstancial
evidences.
I nostri mezzi di prova (testimoniale, documentale, reale) hanno tutti
i loro equivalenti in altrettante evidences
(oral evidence, real
evidence, etc).
La nostra perizia, esattamente classificata dal codice tra i mezzi di
prova, corrisponde all'experimental and
scientific evidence.
Le probabilità statistiche sono probabilities of evidence. E così
via. Volendo restringere l'equiparazione al massimo, si potrebbe dire
che l'evidence dei giuristi anglosassoni coincide con tutto il vasto ambito
dei nostri mezzi di prova, comprese la loro acquisizione e valutazione,
anzi con tutte le regole comunque concernenti il raggiungimento della
prova. In realtà vi è piena equiparazione tra l'evidence
anglosassone e la nostra "prova", come è mostrato dal
fatto che tutto ciò che concerne il nostro concetto giuridico di
prova (compresi i requisiti di diritto sostanziale, inclusi oggi nel Codice
Civile del 1942, Artt 2697 a 2739) coincide con altrettanti capitoli della
Law of Evidence. Comunque è certo che nel diritto anglosassone
l'evidence si trova in indissolubile,
essenziale collegamento con la prova, trattandosi -come si è detto-
del procedimento per raggiungere la prova circa l'esistenza o inesistenza
di un fatto. Una contrapposizione tra evidence e proof sarebbe inconcepibile,
e del pari sarebbe inconcepibile qualsiasi tentativo di scindere l'una
dall'altra.
Così è, nonostante il differente impiego
dei termini in questione, anche nel diritto italiano.
L'evidenza non è qualcosa di distinguibile dalla prova, quasi come
essa fosse la fonte di un convincimento autonomo da quello raggiungibile
con la prova.
Al contrario, i casi di evidenza sono nel nostro sistema giuridico casi
nei quali la prova è "a portata di mano", più
immediatamente o più facilmente raggiungibile; ma sempre casi correlati
alla prova.
L'autonomia dei due termini riguarda solamente una serie di particolari
effetti processuali che scaturiscono per volontà della legge dalle
situazioni in cui la prova è evidente. Ma sempre di prova, o di
suo equivalente per particolari effetti, deve trattarsi; ed assurdo sarebbe
pensare di profilare un concetto di evidenza al di fuori di quello di
prova.
Valgano alcuni esempi tratti dai numerosi riferimenti
all'evidenza contenuti sia nel Codice di procedura penale del 1930 (entrato
in vigore nel 1931) sia in quello del 1988 (entrato in vigore nel 1989)
[3].
Nonostante le rilevanti diversità di fondo dei due sistemi, entrambi
i Codici fanno (o facevano) ripetuto ricorso al concetto di evidenza.
In alcune situazioni la normativa è quasi identica, in altre diversa,
ma in quanto scaturisce dalla diversità delle regole complessive
e del sistema prescelto. Il riferimento dell'evidenza alla prova è
costante, così come è inconcepibile pensare ad una evidenza
sostenuta da un quid diverso dalla prova:
per esempio, di poter fondare l'evidenza sulla cosiddetta notorietà
di un determinato fatto.
Il "notorio" (che, secondo le definizioni della Corte
di Cassazione, coincide con "le nozioni che fanno parte del
bagaglio di conoscenza di ogni uomo di una certa cultura in un certo
luogo e in un certo momento storico") è un'antica categoria
giuridica, che ben può venire in considerazione nelle operazioni
giudiziali del valutare e giudicare, ma che è del tutto distinta
dalla prova.
Il vigente Codice di Procedura Civile la definisce nell'articolo
115, che è formato di due commi. Nel primo si stabilisce
che "salvo i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre
a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal
pubblico ministero". E nel secondo (dove appunto si legalizza
il "notorio") che "Può tuttavia (scil, il
giudice), senza bisogno di prova, porre a fondamento della decisione
le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza".
Dunque, anche nella moderna definizione legale, come nell'antico
brocardo, per cuinotorium non
eget probatione, il notorio è cosa del tutto diversa
dalla prova, anche se può valere alla base della decisione
giudiziale. Il notorio potrebbe, al limite, anche essere ritenuto
bastevole, e più spesso sarà integrato nella valutazione
del giudicante da elementi di prova veri e propri, ma non potrà
mai valere se in contrasto con veri e propri elementi di prova.
La possibilità di un tale contrasto già escluderebbe
dunque in radice la possibilità di ritenere la notorietà
come elemento di evidenza. Ed altrettanto deve dirsi, se possibile
con vigore ancora maggiore, per le massime o regole di esperienza,
"che sono criteri di valutazione dei fatti accertati, e non
già mezzi di accertamento dei fatti" [4].
Comunque è certo che notorio ed evidente sono concetti del
tutto diversi, anche se nel passato potettero sembrare associati
nel brocardo notoria et manifesta non egent probatione [5,
6].
Del pari sono estranee al concetto giuridico dell'evidenza quelle
cosiddette prove leviores, delle
quali molte volte i sistemi giuridici debbono servirsi per porre
in essere istituti di garanzia e di cautela in attesa dell'accertamento
definitivo che si raggiungerà soltanto con la prova vera
e propria: misure cautelari personali o reali nel processo penale,
per cui ci si appaga di "gravi indizi di colpevolezza"
nel Codice del 1988, o ci si appagava di "sufficienti indizi
di colpevolezza" nel Codice del 1930; sequestro giudiziario
e sequestro conservativo nel processo civile, per cui basta, rispettivamente,
il pericolo di dispersione o alterazione della cosa contesa o il
fumus boni iuris, accompagnati dal periculum in mora; i provvedimenti
d'urgenza e gli altri mezzi di assicurazione provvisoria dei processi
civili e amministrativi, e simili. Nonostante che tra questi tipi
di provvedimenti ed il loro fondamento, da un lato, e le ipotesi
in cui le leggi danno rilievo all'evidenza, dall'altro, vi sia in
comune la necessità o l'opportunità che l'ordinamento
ravvisa di provvedere a definire una situazione controversa senza
ulteriore indugio, la diversità ontologica è radicale.
Quei provvedimenti hanno, al più, un fondamento di probabilità
e sono in genere provvisori o interinali. L'evidenza presuppone
invece una certezza giudiziale già raggiunta e si collega
a provvedimenti definitivi [6].
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L'evidenza vuole la prova, i provvedimenti cautelari od
urgenti si accontentano della probabilità allo stato, quando non
della semplice possibilità. Inoltre sono del tutto diversi i presupposti
che si accompagnano all'uno o all'altro tipo di decisioni: nei casi dei
provvedimenti urgenti o cautelari il pericolo di dispersione dell'oggetto
conteso o il pericolo per il soddisfacimento del credito vantato; nelle
decisioni adottate sulla base dell'evidenza la convinzione, del tutto
opposta, di potere o dover provvedere in via definitiva senza attendere
altre prove od espletare accertamenti ulteriori.
A sostegno dell'affermazione fatta a proposito dei rapporti
tra evidenza e prove, prendiamo ora alcuni esempi, tratti dai codici italiani
testé citati.
Il caso più tipico dell'identità o quasi identità
normativa è rappresentato dall'obbligo del giudice della
"immediata declaratoria di determinare cause di non punibilità".
Diceva il capoverso dell'Art 152 del Codice del 1930 che quando
risulta una causa di estinzione del reato (per esempio, amnistia,
prescrizione e simili), "ma già esistono prove le quali
rendono evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non
lo ha commesso o che il fatto non è preveduto come reato,
il giudice pronuncia in merito, prosciogliendo con la formula prescritta".
Ripete il capoverso dell'Art 129 del Codice vigente (intitolato
con le stesse parole con le quali è intitolato l'Art 152
del Codice precedente) che "quando ricorre una causa di estinzione
del reato, ma dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste
o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce
reato o non è previsto dalla legge come reato, il giudice
pronuncia sentenza di assoluzione o di non luogo a procedere con
la formula prescritta".
A parte l'inserimento -molto opportuno dati alcuni trascorsi della
passata giurisprudenza- della formula "perché il fatto
non costituisce reato" e la specificazione che l'obbligo del
giudice si riferisce sia alla fase di chiusura delle indagini preliminari
(sentenza di non luogo a procedere) che a quella della chiusura
del giudizio (sentenza di assoluzione), il contenuto delle due disposizioni
è uguale: nella prima si parla esplicitamente di "prove
che rendono evidente", nella seconda si fa riferimento a quanto
risulta "evidente dagli atti"; ma in entrambe è
chiaro che ciò che è evidente è la prova. In
ambo i casi si tratta di prove già esistenti, a cui non solo
non deve poter seguire altro accertamento, ma che determinano l'obbligo
del giudicante di dare la prevalenza alla formula più favorevole
per l'imputato. L'evidenza è dunque una qualificazione della
prova, che in tanto ha motivo di essere espressamente richiamata
dal codice in quanto assume il valore di una regola di giudizio
alla quale il giudice deve attenersi.
Valore non dissimile aveva una regola che vigeva nel codice del
1930, quando esisteva la vera e propria "istruzione" e
questa si distingueva in istruzione formale (condotta e conclusa
dal giudice istruttore) e in istruzione sommaria (condotta e conclusa
dal pubblico ministero, o dal pretore per i reati di sua competenza).
L'istruzione sommaria era, nella logica di quel sistema, un'eccezione
(a prescindere dalla sua rilevanza statistica) e soggiaceva a determinati
presupposti legali: che l'imputato fosse stato sorpreso in flagranza,
che avesse commesso il reato mentre era arrestato, detenuto o internato
(Art 389 primo comma), che avesse confessato il reato e non apparissero
necessari altri atti d'istruzione (Art 389 primo capoverso) -casi
tutti, si noti, tipizzati e da tenersi ben distinti dall'evidenza
della prova- e infine, per un alto numero di reati determinati,
in relazione alla pena per essi prevista dalla legge, "in ogni
caso in cui la prova appare evidente". Anche qui, come si vede,
l'evidenza era una qualificazione della prova.
La disposizione non è stata ripetuta nel codice vigente,
che non conosce più la vera e propria istruzione e le sue
varie forme; tuttavia trova un riscontro nel testo originario dell'Art
425, collocato nel titolo dedicato all'udienza preliminare e relativo
a quella forma di conclusione dell'udienza stessa che è data
dalla sentenza di non luogo a procedere (l'altra alternativa è
il decreto che dispone il giudizio). Diceva tale articolo che "se
sussiste una causa che estingue il reato o per la quale l'azione
penale non doveva essere iniziata o non dev'essere proseguita, se
il fatto non è previsto dalla legge come reato ovvero quando
risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non
lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o che si tratta
di persona non imputabile o non punibile per qualsiasi altra causa,
il giudice pronuncia sentenza di non luogo a procedere indicandone
la causa nel dispositivo".
Con la legge No 105 dell'8 Aprile 1993, successiva di tre anni e
mezzo all'entrata in vigore del codice, l'aggettivo "evidente"
è stato eliminato per facilitare le conclusioni dei procedimenti
penali senza dover arrivare al dibattimento; ma resta il fatto che
anche nella predetta disposizione l'aggettivo "evidente"
era un attributo della prova, dal quale discendevano particolari
effetti processuali. |
Ma anche in altre ipotesi contemplate sia dal vecchio
che dal nuovo codice, le locuzioni "evidenza" od "evidente",
pur non così esplicitamente collegate alla prova, appaiono dalla
prova stessa indissolubili.
Per ammettere quel mezzo straordinario di impugnazione che è la
revisione delle sentenze penali di condanna il Codice del 1930 (Art 554,
No 3; vedi anche l'inutile aggiunta che fu inserita nel 1965 al No 5 dello
stesso articolo) prevedeva l'ipotesi che dopo la condanna siano sopravvenuti
o si scoprano "nuovi elementi di prova che, soli o uniti a quelli
già esaminati nel procedimento, rendono evidente che il condannato
dev'essere assolto" (per insussistenza del fatto o per non averlo
commesso).
Il codice del 1988 (Art 630 lett c) ha preferito sostituire la formula
"nuove prove che, sole o unite a quelle già valutate, dimostrano
che il condannato dev'essere prosciolto". Ma si tratta, chiaramente,
di formula equivalente a quella dell'evidenza. Il concetto di evidenza,
in questa ipotesi di ammissibilità della revisione (devoluta oggi,
come per le altre ipotesi, alla Corte d'Appello e solo in via d'impugnazione
alla Corte di Cassazione), non è, come nelle situazioni più
sopra ricordate, sinonimo di certezza e di prova piena, tanto è
vero che il giudizio susseguente all'ammissione e all'espletamento del
nuovo processo ben potrebbe finire (come non di rado finisce) con il rigetto
della richiesta di revisione e la conferma della precedente condanna;
ma è tuttavia chiaro il suo esclusivo riferimento alla prova, sia
pure in fase di nuova formazione e conseguente nuova valutazione della
stessa. Ed anche in questo caso l'evidenza è una regola di giudizio
a cui il giudice deve attenersi per poter aprire la strada all'espletamento
di uno speciale istituto del processo, quale è appunto la revisione.
Ancora, l'Art 87 del Codice del 1930 stabiliva che "quando
in qualsiasi stato o grado del procedimento risulta evidente che si procede
contro un determinato imputato per errore di persona, il giudice anche
d'ufficio pronuncia immediatamente in camera di consiglio sentenza con
cui dichiara non doversi procedere enunciandone la causa nel dispositivo".
Il Codice vigente (Art 68, intitolato "errore sull'identità
dell'imputato") ha preferito adottare una formula più breve,
statuendo che "se risulta l'errore di persona, in ogni stato e grado
del processo il giudice, sentiti il pubblico ministero e il difensore,
pronuncia sentenza". In entrambe le proposizioni è chiaro
che la prova dell'errore di persona dev'essere piena e non ammettere dubbi
di sorta.
Analogamente il Codice del 1930 -per il caso di
arresto in flagranza- faceva ricorso all'evidenza per porre limiti
alle restrizioni della libertà personale dell'arrestato nei
casi di persona manifestamente non punibile, per esempio perché
il fatto era stato chiaramente commesso in una situazione di legittima
difesa o perché si trattava di soggetto immune o simili.
L'Art 246 diceva: "Dopo l'interrogatorio il procuratore della
Repubblica o il pretore ordina con decreto motivato che l'arrestato
sia posto immediatamente in libertà se risulta evidente che
l'arresto avvenne fuori dei casi preveduti dalla legge o per errore
ovvero che il fatto non sussiste o che l'arrestato non lo ha commesso
o che la legge non prevede il fatto come reato o che l'azione penale
non può essere iniziata".
Anche qui il Codice vigente ha preferito abbandonare la formula dell'evidenza
e statuire, più semplicemente, che "l'arresto o il fermo
non è consentito quando, tenuto conto delle circostanze del
fatto, appare che questo è stato compiuto nell'adempimento
di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero
in presenza di una causa di non punibilità" (Art 385).
Il ricorso all'appare anziché al risulta vuole forse rappresentare
una maggiore garanzia rispetto al sacrificio della libertà
personale. Comunque nel Codice vigente vi è, in materia, anche
la disposizione generalissima dell'Art 273 comma 2, secondo cui "nessuna
misura può essere applicata se risulta che il fatto è
stato commesso in presenza di una causa di giustificazione o di non
punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato
ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere
irrogata". È un caso in cui il risultare si riferisce
alla prova, che può essere tanto "evidente" (come
nel caso dell'arrestato in flagranza) quanto non evidente e cioè
bisognevole di sostegni ulteriori. |
È dunque acquisito che anche nel sistema del diritto
italiano evidenza è, in via generale, sinonimo di prova raggiungibile
o, comunque, raggiunta; e che in nessun caso potrebbe essere ritenuto
evidente un fatto al di fuori della sua prova. In altri termini, l'evidenza
è una qualificazione della prova, che assume rilievo solo
in quanto l'ordinamento voglia pervenire sulla base di essa a determinati
effetti senza ulteriori passaggi. In genere questi effetti sono rappresentati,
come pure si è visto, dalla pronuncia di una sentenza (di merito,
o anche di ammissibilità come nel caso straordinario della revisione
dei giudicati), ma potrebbe anche trattarsi di altri effetti giuridici.
È appunto la particolare efficacia di questa prova che fornisce
autonomia al concetto di evidenza nel diritto, determinando o contribuendo
a determinare particolari "svolte" definizioni del procedimento.
Al di fuori di queste specifiche conseguenze processuali non vi sarebbe
ragione di distinguere le prove evidenti dalle altre prove.
Ciò è del resto confermato dalla considerazione
che non esistono requisiti specifici dell'evidenza fissati dalla legge,
nonostante l'importanza degli effetti della prova evidente.
Ci può essere evidenza anche in presenza di un solo mezzo di prova
e può viceversa ritenersi non raggiunta l'evidenza in presenza
di risultati che, pur concordando tra loro, non raggiungono, ad avviso
del giudicante, un sufficiente grado di univocità. Può essere
evidente una prova reale o una prova documentale, ma può esserlo
anche una prova testimoniale. Può esserlo anche una perizia che
sia stata espletata e sia dunque presente negli atti nel momento della
decisione. La caratteristica non è data dalla natura del mezzo
di prova, ma dal fatto che dall'accertamento probatorio discende per il
giudicante una determinata regola di giudizio alla quale egli deve attenersi.
A questo punto sembra quasi inutile aggiungere che l'evidenza
implica, come ogni altra prova, un approdo di certezza, almeno "allo
stato" (vedi ancora l'esempio desunto dalle regole sulla revisione
dei giudicati); e che il giudizio di evidenza in nulla si distingue dagli
altri giudizi giuridici, con i quali ha in comune tutti i requisiti di
ordine generale. Ma questo è un altro discorso, che porterebbe
in campi di natura strettamente giuridica.
Bibliografia
- Mc Cormick CT. On evidence. 3a Ed. St Paul, Minn 1984. Si tratta di
uno dei più celebri ed usati trattati nordamericani, presentato,
con la collaborazione di insigni studiosi del diritto processuale, dal
Prof EN Cleary in varie edizioni dal 1972 al 1984, corredate ad ogni
passaggio dai riferimenti tratti dal centro di ricerca computerizzato
Westlaw della West Publishing Co. Ma la stessa intitolazione figura
sui più antichi trattati giuridici anglosassoni sulla prova dal
secolo XVII in poi.
- Mc Cormick CT. Op cit.
- Nei Codici italiani l'evidenza assume valore, come regola di giudizio,
nel processo penale, dati i particolari profili ed esigenze di questo,
che sono le più varie, dalla presunzione di non colpevolezza
dell'imputato all'aspirazione (quasi mai realizzata) ad un procedimento
il più possibile spedito. Nel processo civile vi sono esigenze
diverse (oltre che quelle comuni come la speditezza) e diverse regole
di giudizio. Quella che più si avvicina ad uno dei casi di "evidenza"
propri del processo penale (vedi oltre nel testo) è la regola
contenuta nell'Art 209 del Codice di procedura civile del 1940 (tuttora
vigente in questa parte), secondo cui "il giudice istruttore dichiara
chiusa l'assunzione (scilicet: della prova) quando sono eseguiti i mezzi
ammessi o quando, dichiarata la decadenza di cui all'articolo precedente
(scilicet: decadenza rispetto al termine dato dal giudice alle parti
per l'inizio o la prosecuzione della prova), non vi sono altri mezzi
da assumere, oppure quando egli ravvisa superflua, per i risultati già
raggiunti, la ulteriore assunzione".
- Satta S. Diritto processuale civile, 10a Ed. Padova 1987
- Gianzi G. Evidenza (Dir Proc Pen. In: Enciclopedia del diritto. Vol
XVI. Milano, 1987.
- Ubertis G. Prova (Teoria generale del processo penale). In: Enciclopedia
Giuridica. Vol XXV, Roma 1991.
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